GREEN PASS nei Rifugi

con Nessun commento

Qui di seguito la comunicazione in merito ricevuta da CAI Lombardia:

Si ribadisce quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105.

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Sarà pertanto possibile accedere alle suddette attività solo se si è in possesso di:

–     certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2;

–     guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

–     effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Esenzioni

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

Il Green Pass è necessario esclusivamente per i servizi di ristorazione e non per quelli alberghieri che comprendono la ristorazione.
Quindi i rifugisti sono tenuti ad accertare il possesso del Green Pass solo per le persone che usufruiscono dei soli servizi di ristorazione all’interno del rifugio senza pernottamento.

I gestori sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del codice del QR-code